Art. 4.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).

      1. Le pene stabilite dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione prevista dal medesimo articolo 416 e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso che l'associazione stessa abbia il fine di commettere

 

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più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.